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[1]Sono convalidati i Regi decreti 12 febbraio 1930, n. 81, e 18 febbraio 1930, n. 90, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-1930.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 giugno 1930 - Anno VIII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mosconi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 12 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
