1. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare il riconoscimento della validita' dell'ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori che non soddisfano alle condizioni previste negli articoli 12 e 13 che precedono. Le Parti contraenti eviteranno tuttavia un ritardo del trasporto quando i difetti accertati sono di poco conto e non creano rischi di frode. 2. Prima di essere riutilizzato per il trasporto di merci sotto chiusura doganale il veicolo stradale o il contenitore che non soddisfa piu' le condizioni che avevano giustificato la sua ammissione dovra' essere rimesso nel suo stato iniziale, oppure essere nuovamente ammesso dall'autorita' competente.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art14 · fonte del testo

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