1. Se un carnet TIR non e' stato scaricato o e' stato scaricato con riserve, le autorita' competenti possono esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, soltanto se entro un termine di un anno, a decorrere dall'accettazione del carnet TIR da parte delle autorita' doganali, esse hanno notificato per iscritto all'associazione garante che il carnet non e' stato scaricato o che e' stato scaricato con riserve. Detta disposizione e' applicabile anche allorche' lo scarico e' stato ottenuto abusivamente o fraudolentemente, ma in tal caso il termine per la notificazione e' di due anni. 2. La richiesta di pagare le somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, dev'essere inviata all'associazione garante al piu' presto tre mesi e al piu' tardi due anni dopo, a contare dal giorno in cui l'associazione e' stata informata che il carnet non e' stato scaricato o che e' stato scaricato con riserve, oppure che l'attestazione di scarico e' stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente. Tuttavia, trattandosi di casi deferiti ad un tribunale durante il succitato termine di due anni, la richiesta di pagamento dovra' essere notificata entro il termine di un anno, a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' passata in giudicato. 3. L'associazione garante deve pagare gli importi richiesti entro un termine di tre mesi, a contare dalla data della richiesta di pagamento. Gli importi pagati saranno restituiti all'associazione garante allorche' entro un termine di due anni, a decorrere dalla data di richiesta di pagamento, si comprovi a soddisfazione delle autorita' doganali che durante la rispettiva operazione di trasporto non e' stata commessa nessuna irregolarita'.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art11 · fonte del testo

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