[1]dei contenitori

[2]1. Per soddisfare le prescrizioni dell'articolo 1 del presente regolamento:

  • a)gli elementi del contenitore (pareti, pianale, porte, tetto, montanti, telai, traverse, ecc.) saranno montati mediante dispositivi che non possono essere tolti e rimontati dall'esterno senza lasciare tracce visibili o secondo metodi che permettono di costituire un insieme che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pianale, le porte e il tetto sono costituiti da elementi diversi, questi elementi dovranno rispondere alle stesse prescrizioni ed essere sufficientemente resistenti;
  • b)le porte e tutti gli altri sistemi di chiusura (compresi rubinetti, portelli, dispositivi di chiusura, ecc.) saranno muniti di un dispositivo che consenta di apporvi un sigillo doganale. Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili e la porta e la chiusura non deve potere essere aperta senza rompere il sigillo doganale. Quest'ultimo sara' protetto in modo adeguato. Saranno ammessi i tetti apribili;
  • c)le aperture di ventilazione e di scarico saranno munite di un dispositivo che impedisca di accedere all'interno del contenitore. Tale dispositivo non deve poter essere tolto e rimontato dall'esterno senza lasciare tracce visibili. 2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, lettera c), del presente regolamento, saranno ammessi gli elementi costitutivi del contenitore che, per motivi pratici, devono comportare spazi vuoti (per esempio, tra i divisori di una parete doppia). Affinche' tali spazi non possano essere utilizzati per l'occultamento di merci:
  • i)il rivestimento interno del contenitore non dovra' poter essere tolto e rimesso a posto senza lasciare tracce visibili, o
  • ii)il numero di detti spazi dovra' essere ridotto al minimo ed essi dovranno essere facilmente accessibili per le visite doganali.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~allegato-7-art2 · fonte del testo

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