1. Le parti contraenti che abbiamo piu' di una lingua ufficiale possono, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1a dell'art. 6, specificare mediante dichiarazione la lingua nella quale la domanda ed i documenti allegati, o le relative traduzioni, devono essere redatti affinche' avvenga la loro trasmissione alle parti nel proprio territorio. 2. La dichiarazione di cui al paragrafo precedente deve essere indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dello Stato interessato o nel momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. La dichiarazione puo' essere ritirata o modificata seguendo la stessa procedura.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;705~art14 · fonte del testo

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