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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita
Legge 7 agosto 1982, n. 705
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977
- Aggiornato al
- 7 ottobre 1982
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Ciascuna parte contraente deve designare una o piu', autorita' aventi il compito di…
- Art. 3L'autorita' preposta alla trasmissione deve prestare al richiedente la propria assistenza…
- Art. 4Tutti i documenti trasmessi in applicazione del presente accordo sono esenti da…
- Art. 5Per i servizi resi in applicazione del presente accordo, le parti contraenti non possono…
- Art. 6Salvo che non esistano accordi particolari fra le autorita' interessate delle parti…
- Art. 7ALLo scopo di facilitare l'applicazione del presente accordo, le autorita' centrali delle…
- Art. 8Le autorita' di cui all'art. 2 devono essere designate per mezzo di dichiarazione…
- Art. 9Il presente accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, i…
- Art. 10Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data nella quale due Stati membri del…
- Art. 11Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio…
- Art. 12Ogni Stato, all'atto della sottoscrizione o del deposito del proprio strumento di…
- Art. 13Ogni Stato, all'atto della sottoscrizione o del deposito detto strumento di ratifica…
- Art. 14Le parti contraenti che abbiamo piu' di una lingua ufficiale possono, ai fini…
- Art. 15Ciascuna parte contraente puo', per quanto La riguarda, denunciare il presente accordo…
- Art. 16Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa deve comunicare agli Stati membri del…
