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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003 · Legge 13 febbraio 2006, n. 70
- Aggiornato al
- 7 marzo 2006
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 33
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA…
- Art. 2accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno…
- Art. 3Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il trasporto di…
- Art. 4servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita'…
- Art. 5Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in base ad apposita…
- Art. 6vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra…
- Art. 7Agli effetti del presente Accordo, e' considerato servizio regolare di transito il…
- Art. 8effetti del presente Accordo, e' considerato servizio occasionale: 1. trasporto sullo…
- Art. 9I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche…
- Art. 10Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del…
- Art. 11L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il…
- Art. 12Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita del o dei…
- Art. 13L'autorizzazione non e' cedibile e' da diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un…
- Art. 14Non e' permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merci da…
- Art. 15I requisiti di capacita' tecnica e professionale delle imprese, l'idoneita' del veicola…
- Art. 16modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per…
- Art. 17I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto…
- Art. 18I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme…
- Art. 19Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli…
- Art. 20Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare…
- Art. 21ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne'…
- Art. 22I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, gia' importato…
- Art. 23La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del…
- Art. 24restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e' rilevata, in caso di…
- Art. 25Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente…
- Art. 26Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo…
- Art. 27legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non…
- Art. 28I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di…
- Art. 29DISPOSIZIONI FINALI Art. 29 1. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del…
Altre partizioni dell’atto
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