Art. VII COOPERAZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA 1. L'autorita' esportatrice, per quanto riguarda i prodotti aeronautici progettati oppure costruiti sul suo territorio, assistera' l'autorita' importatrice, dietro sua richiesta, a determinare se la progettazione dei cambiamenti, delle modifiche o delle riparazioni effettuate sotto il controllo dell'autorita' importatrice rispondono alle norme di navigabilita' ed ambientali in base alle quali tali prodotti aeronautici sono stati originariamente approvati dall'autorita' esportatrice. 2. Ciascuna autorita' di navigabilita' informera' l'altra di tutte le pertinenti leggi, regolamenti, norme e requisiti, in materia di navigabilita' e ambientali, nonche' sul suo sistema di certificazione di navigabilita' e ambientale. 3. Ciascuna autorita' di navigabilita' notifichera' il prima possibile all'autorita' di navigabilita' dell'altra Parte significative le revisioni che intende effettuare delle proprie norme e del proprio sistema di certificazione o di approvazione di navigabilita' e di protezione ambientale. Essa fornira' all'altra autorita' l'opportunita' di formulare osservazioni e terra' in debita considerazione le osservazioni formulate dall'altra autorita' sulla navigabilita' sulle previste revisioni. 4. Gli emendamenti alle procedure di certificazione dei prodotti aeronautici previsti dal presente Accordo devono essere oggetto di un accordo per iscritto tra le autorita' di navigabilita'. 5. Le autorita' di navigabilita' di entrambe le Parti si scambiano a vicenda assistenza per le valutazioni tecniche, come riterranno piu' opportuno.

Testo vigente dal 22 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-08;70~accordo-artvii · fonte del testo

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