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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla navigabilita' aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994
Legge 8 febbraio 1996, n. 70
- Aggiornato al
- 22 febbraio 1996
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo sulla navigabilita'…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla…
- Art. 3La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iTRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO SULLA NAVIGABILITA' AEREA TRA IL GOVERNO DELLA…
- Art. iiArt. II PORTATA Il presente Accordo concerne: (a) l'accettazione da parte dell'autorita'…
- Art. iiiArt. III ACCETTAZIONE DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI TIPO 1. Se l'autorita'…
- Art. ivArt. IV ACCETTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI NAVIGABILITA' PRODOTTO AERONAUTICO Se…
- Art. vArt. V MANUTENZIONE E ATTUAZIONE DI MUTAMENTI O DI MODIFICHE 1. Se la manutenzione, un…
- Art. viArt. VI NAVIGABILITA' CONTINUA 1. Le autorita' di navigabilita' di entrambe le Parti…
- Art. viiArt. VII COOPERAZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA 1. L'autorita' esportatrice, per quanto…
- Art. viiiArt. VIII INTERPRETAZIONE In caso di interpretazione contraddittoria dei criteri di…
- Art. ixArt. IX ATTUAZIONE 1. Le autorita' di navigabilita' elaboreranno un programma per le…
- Art. xArt. X CESSAZIONE Ciascuna Parte contraente puo' in ogni tempo notificare l'altra Parte…
- Art. xiArt. XI ENTRATA IN VIGORE Il presente Accordo sara' approvato secondo la legislazione…
