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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Malta per lo sviluppo dei servizi di telecomunicazioni tra i due Paesi, con allegati, firmato a La Valletta il 24 maggio 1974 · Legge 7 febbraio 1979, n. 70
- Aggiornato al
- 2 marzo 1979
- Articoli
- 25
- Versioni storiche
- 28
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DI MALTA PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DI…
- Art. 2L'Amministrazione P.T. italiana cedera' gratuitamente alla Amministrazione maltese il…
- Art. 3La messa in opera ed attivazione dei terminali di utente (telescriventi, teleinseritori…
- Art. 4Saranno progettate, costruite, mantenute in efficienza ed esercite fra Malta e l'Italia…
- Art. 5Lato italiano: la realizzazione del collegamento in ponte radio prevede la fornitura e…
- Art. 6Il raccordo fra la stazione terminale del ponte radio di Naxxar e la stazione di…
- Art. 7Nella stazione amplificatrice di Birkirkara la terminazione dei 60 canali di tipo…
- Art. 8I circuiti telefonici saranno ristradati dalla stazione di Birkirkira alla centrale di…
- Art. 9I circuiti telefonici a servizio semiautomatico e manuale saranno terminati nelle…
- Art. 10L'Amministrazione italiana realizzera' a propria cura e spese la parte del collegamento…
- Art. 11Le due Amministrazioni resteranno proprietarie ciascuna delle apparecchiature e delle…
- Art. 12L'Amministrazione italiana, bandira' apposite gare tra Ditte italiane qualificate sulla…
- Art. 13Rappresentanti delle due Amministrazioni effettueranno il collaudo delle forniture e dei…
- Art. 14Le due Amministrazioni faranno del loro meglio affinche' gli impianti che formano oggetto…
- Art. 15I circuiti telefonici per il servizio semiautomatico previsti nel presente Accordo…
- Art. 16L'Amministrazione maltese si impegna ad utilizzare il ponte radio previsto nel presente…
- Art. 17Il collegamento radioelettrico gia' realizzato in via di urgenza, di cui all'articolo 1…
- Art. 18Fino al 31 marzo 1973 l'Amministrazione italiana assume a proprio totale carico le quote…
- Art. 19Con effetto del 1 aprile 1973 e fino a quando la tassa terminale di Malta sara' portata…
- Art. 20Fino al 31 marzo 1973 i quattro posti telex allacciati alla centrale telex italiana di…
- Art. 21A partire dal 1 aprile 1973 viene garantito all'Amministrazione maltese, Centro…
- Art. 22In ogni caso le condizioni tariffarie praticate dall'Amministrazione italiana a quella…
- Art. 23Dopo la firma del presente Accordo gli esperti tariffari dei due Paesi si incontreranno…
- Art. 24A richiesta dell'Amministrazione maltese l'Amministrazione italiana inviera' a Malta, a…
- Art. 25Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma. FATTO a Valletta questo 24°…
Altre partizioni dell’atto
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