Nei confronti delle persone fisiche e delle societa' ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, aventi domicilio fiscale nei comuni disastrati indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, non si applicano, per l'anno 1981, le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, concernenti i versamenti d'acconto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi. Nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche aventi domicilio fiscale nei comuni disastrati di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato nel comma precedente, i quali hanno beneficiato della proroga al 30 novembre 1981 per la presentazione della dichiarazione dei redditi il cui termine scadeva tra il 23 novembre 1980 e il 29 novembre 1981, non si applicano per l'anno 1981, ovvero per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 novembre 1981, le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, concernenti i versamenti d'acconto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.

Testo vigente dal 2 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-01;692~art7 · fonte del testo

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