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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 dicembre 1940, n. 1833, concernente la denuncia e la requisizione dei pneumatici, con la seguente modificazione:
[8]L'art. 2 e' sostituito dal seguente: «I proprietari di autovetture, di motocarrozzette e di motocicli, immatricolati presso le Prefetture del Regno, sono tenuti a denunciare all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico i pneumatici di cui al precedente art. 1, entro dieci giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.
[9]Alla stessa denuncia, da presentarsi ai Consigli provinciali delle corporazioni, sono tenuti i proprietari di autovetture, di motocarrozzette e di motocicli, immatricolati con targhe speciali, nonche' i commercianti. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia i pneumatici costituenti dotazione o scorta di autovetture, di motocarrozzette e di motocicli targati con le sigle di riconoscimento R.E., R.M., R.A., R.G.F., M.V.S.N., M.N.F., M.N.P., M.N.S., P.A.I. e C.R.I.».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 19 maggio 1941-XIX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - HOST VENTURI - RICCI
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 31 luglio 1941 al 16 dicembre 2009
