Art. 14 (Trattato)
disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti e non dovranno arrecare pregiudizio ad alcun Paese Terzo.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
