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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1341, concernente l'autorizzazione all'Istituto per la ricostruzione industriale ad emettere speciali serie di obbligazioni, con l'aggiunta del seguente capoverso all'art. 2:
[8]« Per l'ammissione alla quotazione di Borsa delle azioni costituite in gestione speciale, ai sensi del precedente articolo, le societa' richiedenti possono essere dispensate, con determinazione del Ministro per le finanze, dall'adempimento della condizione di cui al n. 1, art. 12, della legge 20 marzo 1913, n. 272.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 11 gennaio 1934 - Anno XII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - JUNG - DE FRANCISCI
[13]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
