' delle navi 1. Ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalita', dell'immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera. Le navi hanno la nazionalita' dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera. Fra lo Stato e la nave deve esistere un regime effettivo. 2. Ogni Stato rilascia alle navi alle quali ha concesso il diritto di battere la sua bandiera, i relativi documenti.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art91 · fonte del testo

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