alla concessione di diritti 1. I diritti per lo sfruttamento delle risorse biologiche, previsti negli articoli 69 e 70, non possono essere ceduti direttamente o indirettamente a Stati terzi o soggetti che ne hanno la nazionalita', ne' tramite contratti di locazione o licenze, ne' mediante azioni in compartecipazione, ne' in nessun altro modo che abbia lo stesso effetto della cessione, salvo accordi diversi fra gli Stati interessati. 2. La norma di cui sopra non preclude agli Stati interessati la possibilita' di ottenere assistenza tecnica o finanziaria da terzi Stati o da organizzazioni internazionali, intesa a facilitare l'esercizio dei diritti previsti agli articoli 69 e 70, a condizione che cio' non abbia gli effetti previsti al numero 1.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art72 · fonte del testo

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