delle navi e degli aeromobili durante il passaggio in transito 1. Le navi e gli aeromobili, nell'esercizio del diritto di passaggio in transito:

  • a)attraversano o sorvolano lo stretto senza indugi;
  • b)si astengono da qualsiasi minaccia o uso della forza contro la sovranita', l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica degli Stati rivieraschi, o da qualunque altra violazione dei principi del diritto internazionale enunciati nella Carta delle Nazioni Unite;
  • c)si astengono da qualsiasi attivita' che non sia inerente alle loro normali modalita' di transito continuo e rapido, a meno che non intervengano motivi di forza maggiore o di pericolo;
  • d)si uniformano alle altre disposizioni pertinenti della presente Parte. 2. Durante il passaggio in transito le navi:
  • a)si uniformano alle norme, procedure e pratiche internazionali generalmente accettate, relative alla sicurezza della navigazione, ivi comprese le Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare;
  • b)si uniformano alle norme, procedure e pratiche internazionali generalmente accettate, relative alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento provocato dalle navi. 3. Durante il passaggio in transito gli aeromobili:
  • a)rispettano le Norme di Volo stabilite dall'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile, relative agli aeromobili civili; gli aeromobili di Stato osservano di norma tali misure di sicurezza e operano in ogni momento nel debito rispetto della sicurezza della navigazione;
  • b)controllano ininterrottamente la frequenza radio loro assegnata dalla competente autorita' internazionale designata al controllo del traffico aereo, o l'apposita frequenza radio internazionale di soccorso.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art39 · fonte del testo

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