al procedimento e comparizione degli Stati contraenti patrocinati 1. Lo Stato contraente che patrocina una persona fisica o giuridica parte in una controversia secondo l'articolo 187 riceve notifica della controversia e ha diritto di partecipare alla procedura presentando osservazioni scritte o orali. 2. Quando una azione viene intentata nei confronti di uno Stato contraente da una persona fisica o giuridica patrocinata da un altro Stato contraente per una controversia di cui all'articolo 187, c), lo Stato convenuto puo' richiedere allo Stato patrocinante la persona di costituirsi nel procedimento in nome di essa. In mancanza di tale comparizione, lo Stato convenuto puo' farsi rappresentare da una persona giuridica della propria nazionalita'.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art190 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari