e comunicazioni ufficiali dell'Autorita' 1. Gli archivi dell'Autorita' sono inviolabili, ovunque essi si trovino. 2. I dati di proprieta' industriale, le informazioni coperte da segreto industriale informazioni similari cosi' come i fascicoli del personale non devono essere conservati in archivi accessibili al pubblico. 3. Ogni Stato contraente accorda all'Autorita', per le sue comunicazioni ufficiali, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda alle altre organizzazioni internazionali.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art181 · fonte del testo

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