di intervento 1. Quando uno Stato contraente ritiene di avere un interesse di natura giuridica che possa essere pregiudicato dalla decisione di una controversia, esso puo' presentare una istanza al Tribunale per poter intervenire. 2. Spetta al Tribunale decidere su tale istanza. 3. Se il Tribunale autorizza l'istanza di intervento, la decisione del Tribunale relativa alla controversia e' obbligatoria per lo Stato contraente interveniente nella misura in cui essa riguarda i punti che hanno fatto oggetto dell'intervento dello Stato contraente intervenuto.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-vi-art31 · fonte del testo

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