, notifiche e comunicazioni 1. Lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale deve contenere una dichiarazione nella quale si specificano i settori regolati dalla presente Convenzione rispetto ai quali la competenza e' stata trasferita alla organizzazione dai suoi Stati membri che sono contraenti della presente Convenzione. 2. Al momento della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione o nel momento in cui l'organizzazione deposita il suo strumento di conferma formale o di adesione, valendo tra le due la data successiva, gli Stati membri di una organizzazione internazionale effettuano una dichiarazione nella quale specificano i settori disciplinati dalla presente Convenzione rispetto ai quali hanno trasferito competenza alla organizzazione. 3. Si presume che gli Stati contraenti che sono Stati membri di una organizzazione internazionale, che e' contraente della presente Convenzione, siano competenti su tutte quelle materie disciplinate dalla presente Convenzione rispetto alle quali non e' stato espressamente dichiarato, notificato o comunicato, da tali Stati, il trasferimento della competenza alla organizzazione, in base al presente articolo. 4. L'organizzazione internazionale ed i suoi Stati membri che sono Stati contraenti notificano prontamente al depositario della presente Convenzione ogni modifica relativa alla ripartizione delle competenze, inclusi nuovi trasferimenti di competenza, specificati nella dichiarazione di cui ai numeri 1 e 2. 5. Ogni Stato contraente puo' richiedere ad una organizzazione internazionale ed ai suoi Stati membri che siano Stati contraenti di fornire informazioni su chi, tra l'organizzazione e gli Stati membri, abbia la competenza su di una specifica questione che sia sorta. La organizzazione e gli Stati membri coinvolti devono fornire queste informazioni entro un termine ragionevole. L'organizzazione internazionale e gli Stati membri possono anche, di propria iniziativa, fornire queste informazioni. 6. Le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni di informazioni di cui al presente articolo devono specificare la natura e l'estensione della competenza trasferita.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-ix-art5 · fonte del testo

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