e rendiconti finanziari 1. L'Impresa, non piu' tardi di tre mesi dopo la fine di ogni anno finanziario, sottopone al Consiglio, per le sue osservazioni, un rapporto annuale che contiene un rendiconto revisionato, e trasmette al Consiglio, ad intervalli appropriati, un rendiconto riassuntivo della sua situazione finanziaria ed un conto dei profitti e delle perdite che indichi i risultati delle sue attivita'. 2. L'Impresa pubblica il suo rapporto annuale e gli altri rapporti che ritiene opportuni. 3. Tutti i rapporti ed i rendiconti finanziari di cui al presente articolo vengono distribuiti ai membri dell'Autorita'.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-iv-art9 · fonte del testo

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