1. I diritti del contraente a norma di contratto possono essere sospesi o revocati solo nei casi seguenti:

  • a)se, nonostante i moniti dell'Autorita', il contraente ha condotto le proprie attivita' in modo tale da determinare violazioni volontarie, gravi e reiterate delle condizioni fondamentali del contratto, della Parte Xl e delle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'; oppure
  • b)se il contraente ha omesso di adeguarsi a una decisione definitiva e vincolante presa nei suoi confronti dall'organismo preposto alla soluzione delle dispute. 2. Nel caso di una qualunque violazione del contratto oltre a quelle previste al numero 1, a), o in alternativa alla sospensione o rescissione previste al numero 1, a), l'Autorita' puo' imporre al contraente sanzioni pecuniarie commisurate alla gravita' della violazione. 3. Ad eccezione degli ordini emessi in caso di emergenza conformemente all'articolo 162, 2, w), l'Autorita' non puo' rendere esecutiva una decisione che comporti sanzioni pecuniarie, sospensione o rescissione, fintanto che al contraente non sia stata accordata una ragionevole opportunita' di ricorrere ai rimedi giurisdizionali disponibili ai sensi della Parte Xl, sezione 5.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-iii-art18 · fonte del testo

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