1. In deroga all'articolo 7 lettera f) della direttiva 93/89/CEE, l'Austria puo' applicare, fino al 31 dicembre 1995, diritti d'utenza di un livello massimo di 3.750 ecu all'anno comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, diritti d'utenza di un livello massimo di 2 500 ecu all'anno comprese le spese amministrative. 2. L'Austria, se si avvale della possibilita' di cui al paragrafo 1, applica, conformemente alla prima frase dell'articolo 7, lettera g) della direttiva 93/89/CEE, fino al 31 dicembre 1995, diritti d'utenza di un livello massimo di 18 ecu al giorno, 99 ecu alla settimana e 375 ecu al mese comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, diritti d'utenza di un livello massimo di 12 ecu al giorno, 66 ecu alla settimana e 250 ecu al mese comprese le spese amministrative. 3. L'Austria applica una riduzione del 50% delle aliquote dei diritti d'utenza di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo a favore degli autoveicoli immatricolati in Irlanda e Portogallo fino al 31 dicembre 1996 e in Grecia fino al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre 1995 l'Italia puo' applicare agli autoveicoli immatricolati in Austria un diritto del livello massimo di 6,5 ecu per entrata comprese le spese amministrative e, fino al 31 dicembre 1996, un diritto del livello massimo di 3,5 ecu per entrata comprese le spese amministrative. Tale diritto e' gestito conformemente all'articolo 7, lettera c) della direttiva 93/89/CEE.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~protocollo-n-9-art15 · fonte del testo

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