1. Se in uno Stato aderente alla data del 1 gennaio 1993 la percentuale dei cittadini dell'Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'eta' per essere elettori supera il 20% del numero totale delle persone aventi diritto di voto, lo Stato aderente, in deroga agli articoli 2, 8 e 9:

  • a)puo' riservare il diritto di voto agli elettori comunitari residenti in tale Stato aderente da un periodo minimo, non superiore a cinque anni,
  • b)puo' riservare il diritto di eleggibilita' ai cittadini comunitari eleggibili residenti in tale Stato aderente da un periodo minimo, non superiore a dieci anni. Tali disposizioni non pregiudicano le misure appropriate che detto Stato aderente puo' prendere in materia di costituzione delle liste dei candidati, volte in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione stranieri. Tuttavia, agli elettori e ai cittadini comunitari eleggibili che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro d'origine o della sua durata, non hanno in esso il diritto elettorale attivo o passivo, non si applicano i requisiti relativi alla durata della residenza precedentemente indicati. 2. Lo Stato aderente che adotta disposizioni derogatorie, in conformita' con il paragrafo 1, fornisce alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi,

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~prot-n-8-allegato-art13 · fonte del testo

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