Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1926 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]L'imposta sul patrimonio prelevata una sola volta puo' essere applicata da ciascuno degli Stati contraenti sulla parte dei beni del contribuente che esistono nel territorio di questo Stato.

[2]Per i beni rappresentati da:

  • a)immobili;
  • b)crediti ipotecari;
  • c)imprese industriali o commerciali, l'esistenza sul territorio di uno degli Stati contraenti, ai fini dell'applicazione della imposta sul patrimonio, e' determinata dai principi adottati negli articoli precedenti per la tassazione dei redditi provenienti da tali beni.

[3]Per ogni altra specie di beni mobiliari si applicheranno le stesse regole adottate per l'imposta sull'insieme dei redditi.

Testo in vigore dal 30 aprile 1926 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1926-01-31;685~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari