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I funzionari diplomatici e consolari di ciascuno degli Stati contraenti ed i loro addetti, in quanto siano di carriera e sudditi dello Stato che essi rappresentano, ed in quanto non esercitino nel territorio dello Stato presso il quale sono accreditati alcuna professione, industria od altra attivita' lucrativa, sono esenti dalle imposte dirette, ad eccezione di quelle che sono riscosse per ritenuta diretta o che colpiscono immobili o interessi di capitali mobili investiti nello Stato presso il quale sono accreditati.

Testo in vigore dal 30 aprile 1926 al 9 maggio 2025

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