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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 da parte degli enti, societa' e privati, sostituendo l'art. 6 col seguente:
[8]« Art. 6. - Per la determinazione dell'ammontare annuo complessivo degli emolumenti agli effetti del precedente articolo deve tenersi conto delle partecipanze, cointeressenze, premi, gettoni di presenza ed altri emolumenti del genere, comunque e per qualsiasi importo corrisposti ai dipendenti dalla ditta, societa' od ente. Deve tenersi conto altresi' degli emolumenti sugli utili netti di bilancio, anche se corrisposti per la carica di amministratore.
[9]« Sempre agli effetti del precedente articolo, deve essere, in via provvisoria, considerato come ammontare annuo complessivo degli emolumenti quello che di fatto il dipendente ha percepito nell'anno precedente, salvi gli accertamenti definitivi durante il corso dell'anno e comunque alla fine di esso ».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 5 giugno 1933 - Anno XI
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Jung - De Francisci.
[14]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 30 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
