Nel caso di morte di un cittadino dello Stato di invio nel territorio dello Stato di residenza, le autorita' competenti di quest'ultimo ne informano il posto consolare al piu' presto possibile ed, in ogni caso, entro tre giorni da quello in cui sono venute a conoscenza del fatto. Tali autorita' comunicano, inoltre, all'Ufficio consolare le informazioni sulla successione del cittadino deceduto, delle quali abbiano conoscenza, per quanto riguarda sia eventuali disposizioni testamentarie, sia la situazione patrimoniale del de cuius, sia l'esistenza di eredi legittimi.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art39 · fonte del testo

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