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Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977
Legge 18 ottobre 1978, n. 680
- Aggiornato al
- 8 novembre 1978
- Articoli
- 32
- Versioni storiche
- 34
- Art. 1CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA PER EVITARE…
- Art. 2considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul…
- Art. 3generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una…
- Art. 4fiscale 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato…
- Art. 5organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6immobiliari 1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attivita'…
- Art. 7delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8internazionale 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi…
- Art. 9associate Allorche': a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13Le provvigioni provenienti da lino Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro…
- Art. 14di capitale 1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la…
- Art. 15libere 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una…
- Art. 16subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 17, 19 e 20, i salari, gli stipendi e…
- Art. 17e gettoni di presenza La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre…
- Art. 18e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che gli…
- Art. 19Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre…
- Art. 20pubbliche 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente…
- Art. 21, insegnanti e ricercatori Le remunerazioni dei professori e degli altri membri del…
- Art. 22Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno…
- Art. 23redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne…
- Art. 24Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, e'…
- Art. 25per evitare la doppia imposizione 1. Si conviene che la doppia imposizione sara'…
- Art. 26discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno…
- Art. 27amichevole 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate…
- Art. 28di informazioni 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. 29diplomatici e consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i…
- Art. 30di rimborso 1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla…
- Art. 31in vigore 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno…
- Art. 32La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati…
