[1]Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[2]((2))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20

4

Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel modificare l'art. 2268, comma 1, numero 1022) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 10)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 5)) che riprende vigore "l'articolo 1-bis) del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68".

Testo vigente dal 27 marzo 2012

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. 10 parole tolte, 47 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66aggiunto: Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

aggiunto: 2

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20

    Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel modificare l'art. 2268, comma 1, numero 1022) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 10)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 5)) che riprende vigore "l'articolo 1-bis) del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2004-03-12;68~art1 · fonte del testo

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