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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1628, riguardante trattamento tributario relativo ad attivita' concernenti il traffico aereo, con la seguente modificazione:
[8]Al 2° comma dell'art. 9: «La tassa si riscuote mediante bollo a punzone» e' sostituito il seguente:
[9]«La tassa si riscuote mediante marche, punzone o bollo virtuale. Quando la tassa venga pagata con marche, queste, oltre che dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 13 maggio 1935 - Anno XIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Di Revel
[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 25 maggio 1935 al 16 dicembre 2009
