[1]ARTICOLO IV AREE DI COOPERAZIONE

[2]4.1 Le possibili "aree di cooperazione" tra le Parti comprenderanno, ma non saranno limitate ai seguenti ambiti: 4.1.1 sistemi terrestri, armi e sistemi relativi al Soldato del Futuro, veicoli blindati a ruote, sistemi di artiglieria con munizioni a guida di precisione, compresi i sistemi di addestramento e il supporto tecnico e logistico; 4.1.2 sistemi di monitoraggio atmosferico e oceanico per la generazione di informazioni METOC, come stazioni meteorologiche fisse e mobili (a bordo di unita' di superficie), boe METOC, radar meteorologici, profiler del vento, nonche' apparecchiature per elaborare e conservare le informazioni, compresi i sistemi di telemetria, i software specializzati, la gestione di database e le attrezzature di schieramento per i centri di comando e controllo e il loro collegamento ai sistemi d'arma di difesa; 4.1.3 sistemi di previsione numerica atmosferica e oceanica, nonche' apparecchiature di elaborazione ad alte prestazioni per la generazione di informazioni METOC; 4.1.4 aeromobili e sistemi di addestramento a terra, assistenza tecnica e supporto logistico; 4.1.5 elicotteri, compresi i sistemi di addestramento e il supporto tecnico e logistico; 4.1.6 sistemi di difesa aerea e sistemi di difesa contro i missili balistici tattici; 4.1.7 sistemi senza equipaggio (UAV, UGV, USV e UUV) compresi i sistemi di addestramento e il supporto tecnico e logistico; 4.1.8 navi e relativi equipaggiamenti costruiti per uso militare, compresi i sistemi di addestramento e il supporto tecnico e logistico; 4.1.9 sottomarini e relativi equipaggiamenti costruiti per uso militare, compresi i sistemi di addestramento e il supporto tecnico e logistico; 4.1.10 sistemi di attrezzature per il rilevamento subacqueo; 4.1.11 sistemi e sensori di controllo dei confini e delle coste, compresi i sistemi di addestramento e il supporto tecnico e logistico; 4.1.12 sistemi satellitari di osservazione della terra, che utilizzano la tecnologia dei radar militari ad alta risoluzione; 4.1.13 armi automatiche e relative munizioni; 4.1.14 armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; 4.1.15 bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; 4.1.16 polveri, esplosivi e propellenti costruiti per uso militare; 4.1.17 sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento costruiti per uso militare; 4.1.18 materiali speciali blindati costruiti per uso militare; 4.1.19 materiali specifici per l'addestramento militare; 4.1.20 macchine ed equipaggiamento costruite per la fabbricazione e il collaudo; 4.1.21 monitoraggio di armi e munizioni; 4.1.22 equipaggiamento speciale costruito per uso militare; 4.1.23 ulteriori aree militari che potranno essere di reciproco interesse per le Parti. 4.2 L'acquisizione di materiali di comune interesse da parte delle rispettive Forze Armate si svolgera' secondo i termini del presente Accordo e la legislazione vigente presso ciascuna Parte e potra' essere attuata con operazioni dirette da Stato a Stato. 4.3 Le Parti si' impegnano a non riesportare il materiale acquisito a Soggetti terzi senza il preventivo benestare della Parte che ha originariamente fornito il materiale. 4.4 Le attivita' nel settore dell'industria di difesa e delle procedure per gli approvvigionamenti, nonche' della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalita': 4.4.1 ricerca scientifica, test e progettazione; 4.4.2 scambio di esperienze nel settore tecnico; 4.4.3 produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici reciproci in settori stabiliti dalle Parti; 4.4.4 supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari. 4.5 Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per facilitare l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonche' dei contratti sottoscritti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 26 giugno 2020

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