[1]NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

[2](1) Le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione, ai sensi delle rispettive leggi nazionali ed obblighi internazionali, nei seguenti settori delle industrie della difesa: (a) navi e relativi equipaggiamenti; (b) aeromobili militari, elicotteri, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti; (c) carri e veicoli militari; (d) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; (e) armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; (f) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; (g) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare; (h) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per l'uso militare; (i) materiali speciali blindati; (j) materiali specifici per l'addestramento militare; (k) macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; e (l) equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

[3](2) Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sara' soggetto alle legislazioni nazionali delle Parti ed agli obblighi internazionali e potra' essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi.

[4](3) Le Parti si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a terze Parti senza il preventivo consenso scritto della Parte che ha originariamente fornito il suddetto materiale.

[5](4) La cooperazione nel campo dei materiali della Difesa sara' attuata attraverso:

[6](a) ricerca scientifica, test e progettazione; (b) scambio di esperienze nel campo tecnico; (c) reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; e (d) supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali della Difesa.

[7](5) Le Parti si impegneranno a darsi reciproca assistenza e collaborazione ai sensi del presente Accordo al fine di consentire alle industrie o alle organizzazioni delle Parti o ad entrambe di eseguire programmi e progetti, come previsto nell'ambito del presente Accordo.

Testo vigente dal 5 maggio 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2022-04-14;42~allegato-art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari