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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991
Legge 15 gennaio 1994, n. 67
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonche' dello scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993
- Aggiornato al
- 29 gennaio 1994
- Articoli
- 21
- Versioni storiche
- 21
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data…
- Art. 3La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LE RISORSE…
- Art. iiARTICOLO II INVIOLABILITA' DELLA SEDE CENTRALE 1. La sede centrale e' inviolabile…
- Art. iiiARTICOLO III PROTEZIONE DELLA SEDE CENTRALE Le competenti Autorita' italiane adotteranno…
- Art. ivARTICOLO IV SERVIZI PUBBLICI DELLA SEDE CENTRALE Per mettere in grado l'Istituto di…
- Art. vARTICOLO V L'ISTITUTO ED I SUOI BENI 1. L'Istituto godra' dell'immunita' giurisdizionale…
- Art. viARTICOLO VI PERSONALITA' GIURIDICA Il Governo riconosce che l'Istituto e' una…
- Art. viiARTICOLO VII COMUNICAZIONI 1. Tutte le comunicazioni dirette all'Istituto o al suo…
- Art. viiiARTICOLO VIII AGEVOLAZIONI FINANZIARIE Senza essere sottoposto ad alcun controllo…
- Art. ixARTICOLO IX PREVIDENZA SOCIALE E SANITA' L'Istituto garantira' che i membri del personale…
- Art. xARTICOLO X TRANSITO E SOGGIORNO 1. Il Governo adottera' tutte le misure necessarie per…
- Art. xiARTICOLO XI ESENZIONE DA TASSAZIONE 1. L'Istituto, le sue proprieta' e redditi saranno…
- Art. xiiARTICOLO XII PERSONALE DELL'ISTITUTO 1. I funzionari dell'Istituto godranno nel…
- Art. xiiiARTICOLO XIII MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO I membri del Consiglio…
- Art. xivARTICOLO XIV SCOPO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA' E COOPERAZIONE CON LE AUTORITA'…
- Art. xvARTICOLO XV NORME DI SICUREZZA Le disposizioni del presente Accordo non dovranno essere…
- Art. xviARTICOLO XVI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualsiasi controversia tra l'Istituto e il…
- Art. xviiARTICOLO XVII ARBITRATO L'Istituto stabilira' procedure idonee per la soluzione delle…
- Art. xviiiARTICOLO XVIII DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Accordo entrera' in vigore, qualora si…
