• 1)Salvo quanto disposto dall'articolo precedente:
  • a)il lavoratore dipendente da una ditta con sede in uno dei due Stati contraenti, che sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato contraente per un periodo limitato di tempo, resta soggetto alla legislazione del primo Stato, sempre che la sua attivita' nel territorio dell'altro Stato non superi i ventiquattro mesi. Se il periodo lavorativo dovra' prolungarsi per periodi superiori ai ventiquattro mesi previsti, l'applicazione della legislazione dello Stato contraente in cui ha sede l'impresa potra' essere prorogata per altri ventiquattro mesi, previo consenso dell'Autorita' competente dell'altro Stato;
  • b)il personale di volo delle compagnie di navigazione aerea resta soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa;
  • c)i membri dell'equipaggio di navi battenti bandiera di uno Stato contraente sono soggetti alla legislazione dello Stato cui appartiene la nave. Ogni altra persona occupata sulla nave in operazioni di carico, scarico e vigilanza, quando la nave e' attraccata, e' soggetta alla legislazione dello Stato cui appartiene il porto;
  • d)gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene la amministrazione da cui essi dipendono.
  • 2)Le autorita' competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di alcuni lavoratori o di alcune categorie di lavoratori altre eccezioni alle disposizioni dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669~art5 · fonte del testo

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