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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979
Legge 15 ottobre 1981, n. 669
- Aggiornato al
- 25 novembre 1981
- Articoli
- 38
- Versioni storiche
- 40
- Art. 1CONVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA…
- Art. 2La Convenzione si applica alle legislazioni degli Stati contraenti e che si riferiscono…
- Art. 3La Convenzione si applichera' ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla…
- Art. 4I lavoratori cui si applicano le disposizioni della Convenzione sono soggetti alla…
- Art. 5Salvo quanto disposto dall'articolo precedente: a) il lavoratore dipendente da una ditta…
- Art. 6Qualora una persona che presti servizio come impiegato governativo per uno Stato venga…
- Art. 7Ai fini dell'ammissione alla assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente…
- Art. 8Le prestazioni familiari dovute in aggiunta alle pensioni dirette, indirette o rendite…
- Art. 9Le prestazioni in denaro di sicurezza sociale concesse in virtu' delle disposizioni di…
- Art. 10Le Autorita' competenti stabiliranno gli Accordi amministrativi e gli altri strumenti…
- Art. 11Le Autorita' competenti di ciascuno Stato contraente designeranno nell'Accordo…
- Art. 12Le Autorita' competenti si impegnano a scambiarsi informazioni relative alle misure prese…
- Art. 13Qualora la legislazione di uno Stato contraente preveda un periodo minimo di…
- Art. 14Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti designeranno una Commissione mista che…
- Art. 15I lavoratori di cui all'articolo 3 assoggettati successivamente o alternativamente alla…
- Art. 16L'Istituzione competente di ciascuno dei due Stati contraenti determina, in base alla…
- Art. 17Qualora l'interessato non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste…
- Art. 18Se l'interessato ha diritto a prestazioni a carico delle Istituzioni di entrambi gli…
- Art. 19I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato…
- Art. 20Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di…
- Art. 21Le prestazioni in natura corrisposte dalla Istituzione di uno Stato contraente per conto…
- Art. 22I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale: a) che…
- Art. 23La concessione da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza di protesi…
- Art. 24L'Istituzione competente e' tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura…
- Art. 25Qualora l'assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito…
- Art. 26Nel caso in cui si verifichi un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a…
- Art. 27Le spese per accertamenti sanitari nonche' quelle ad esse connesse sostenute in relazione…
- Art. 28Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Stati…
- Art. 29Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi assicurativi…
- Art. 30Le prestazioni verranno erogate ai beneficiari dell'altro Stato contraente che risiedano…
- Art. 31Le domande, i ricorsi e le dichiarazioni che in base alle disposizioni vigenti in uno…
- Art. 32Tutti gli scritti, pratiche, documenti ed atti relativi alla applicazione della…
- Art. 33L'attestazione della autenticita' di un certificato o di un documento, o anche di una…
- Art. 34Le Istituzioni competenti di uno Stato contraente che siano debitrici di prestazioni in…
- Art. 35Le Autorita' e le Istituzioni competenti degli Stati contraenti si presteranno assistenza…
- Art. 36Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti risolveranno di comune accordo ogni…
- Art. 37Per gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 l'entrata in vigore e' rinviata al momento in…
- Art. 38La Convenzione sara' ratificata e saranno scambiati gli strumenti di ratifica. Entrera'…
