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Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di protezione di diritti di proprieta' industriale, concluso a Roma, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952 · Legge 17 luglio 1954, n. 665
- Aggiornato al
- 20 agosto 1954
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- 9
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- 13
- Art. 1Accordo concluso tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in…
- Art. 2Sono considerati depositi nel senso del presente Accordo i depositi effettuati in un…
- Art. 3Il termine previsto dalla legislazione delle due Parti contraenti per fare la…
- Art. 4I terzi che, dopo il 13 ottobre 1942 e prima della data della firma del presente Accordo…
- Art. 5Se il certificato relativo al primo deposito, quale f prescritto dalla legislazione delle…
- Art. 6La innovazione dei marchi per i quali, ai sensi della legislazione dei due Paesi, sono…
- Art. 7Il periodo compreso tra il 13 ottobre 1943 e il 1 aprile 1951 e' escluso dal computo del…
- Art. 8Il presente Accordo e' applicabile: a) alle persone fisiche di nazionalita' italiana o…
- Art. 9Il presente Accordo dovra' essere ratificato e gli strumenti di ratifica saranno…
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