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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti, con le seguenti modificazioni:

[8]All'ultimo comma dell'art. 4, sono aggiunte le parole: « a meno che non si tratti del condominio fra coeredi ».

[9]All'art. 5, e' sostituito il seguente:

[10]« Per i diritti a mutuo pervenuti ai richiedenti a titolo oneroso, nei casi contemplati dalla legge, il contributo dello Stato sara' corrisposto nella misura risultante dal quadruplo o dal doppio del prezzo di acquisto, desunto dai relativi contratti registrati, a seconda che la data di acquisto sia anteriore o posteriore al 17 maggio 1920.

[11]« Per i lavori da eseguire di cui all'art. 1, il contributo come sopra determinato, non potra', pero', essere maggiore di quello calcolato con le norme dell'articolo stesso, ne' minore del 15 per cento di tale contributo; e per i lavori di cui all'art. 3, 1° comma, non potra' essere maggiore di quello risultante dall'applicazione delle norme in vigore fino alla pubblicazione del presente decreto, ne' inferiore a quello risultante dall'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 1.

[12]« Le disposizioni dei precedenti comma non si applicano ai lavori di cui all'art. 3, 1° comma, quando le relative domande risultino al 2 febbraio 1933 deliberate dal Comitato interministeriale o dagli Istituti mutuanti, o definite dalle Intendenze di finanza col riconoscimento del contributo ».

[13]All'art. 7, secondo comma, alle parole: « entro 30 giorni », sono sostituite: « entro 60 giorni ».

[14]All'art. 9, e' aggiunto il seguente comma:

[15]« Nei preventivi di spesa, potra' essere anche compreso il costo dell'area acquistata anteriormente al 2 febbraio 1933, con contratto registrato non oltre il 22 febbraio successivo ».

[16]All'art. 13, e' sostituito il seguente:

[17]« Le disposizioni del presente decreto non si applicano per la corresponsione dei contributi riconosciuti o da riconoscere a favore della Unione Edilizia Nazionale, nonche' a favore dei danneggiati diretti, quando risultino avere un diritto a mutuo non superiore a L. 20.000, ed un reddito non superiore a L. 2000, accertati con le norme vigenti alla data di riconoscimento del contributo ».

[18]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[19]Data a Roma, addi' 5 giugno 1933 - Anno XI

[20]VITTORIO EMANUELE

[21]Mussolini - Jung - Di Crollalanza.

[22]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 27 giugno 1933 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-06-05;665~art1 · fonte del testo

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