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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 marzo 1942-XX, n. 88, concernente l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame e delle relative carni, con la seguente modificazione:
[9]All'art. 1, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
[10]«Nei confronti degli industriali e dei grossisti che detengano, giusta le risultanze dei documenti prescritti, quantitativi di generi, di cui al comma precedente (comprese le salumerie), che hanno scontato l'imposta sull'entrata a norma delle disposizioni gia' in vigore e devono essere rivenduti ai nuovi prezzi, sara' corrisposta, con determinazione del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, una quota di integrazione di prezzo, in relazione ai quantitativi detenuti, ai prezzi d'acquisto e alle variazioni dei prezzi di rivendita.
[11]«Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto».
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data a Torino, addi' 26 maggio. 1942-XX
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]MUSSOLINI - DI REVEL
[16]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
