1. Le Parti collaborano attivamente nei settori di reciproco interesse. Tale cooperazione riguarda tutti i modi di trasporto e la relativa connettivita' e comprendera' l'agevolazione della circolazione delle merci e dei passeggeri, garantendo la sicurezza e la protezione dell'ambiente, lo sviluppo delle risorse umane e l'aumento delle opportunita' commerciali e di investimento. 2. Nel settore del trasporto aereo, la cooperazione tra le Parti mira a promuovere, tra l'altro:

  • a)lo sviluppo di relazioni economiche basate su un quadro normativo coerente con l'obiettivo di favorire l'attivita' imprenditoriale;
  • b)la convergenza tecnica e normativa per quanto concerne la sicurezza, la gestione del traffico aereo, la regolamentazione economica e la protezione ambientale;
  • c)la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
  • d)i progetti di reciproco interesse;
  • e)la cooperazione nelle sedi internazionali. 3. Nel settore del trasporto marittimo, la cooperazione tra le Parti mira a promuovere, tra l'altro:
  • a)il dialogo su questioni pertinenti, quali l'accesso ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, su basi commerciali e non discriminatorie, il trattamento nazionale e la clausola della nazione piu' favorita per le navi battenti bandiera di uno Stato membro o della Malaysia o che sono gestite da cittadini o imprese dell'UE o della Malaysia, nonche' le questioni relative ai servizi di trasporto porta a porta, esclusi i traffici di cabotaggio;
  • b)lo scambio di opinioni e migliori prassi, se del caso, in materia di sicurezza, protezione, comprese le misure per lottare contro la pirateria e gli atti di depredazione armata in mare, procedure, norme e regolamenti in materia di protezione ambientale, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali;
  • c)la cooperazione nelle sedi internazionali, in particolare nell'ambito delle condizioni di lavoro, dell'istruzione, della formazione e dell'abilitazione della gente di mare e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 4. Le Parti possono esaminare qualsiasi possibilita' di intensificare la cooperazione nei settori di reciproco interesse.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art37 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari