scientifica e tecnologica 1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI). 2. La cooperazione scientifica e tecnologica si basa su: - scambi di informazioni scientifiche e tecniche; - attivita' comuni di ricerca e sviluppo; - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati nella ricerca e nello sviluppo. Le attivita' di istruzione e/o formazione previste si confermeranno alle disposizioni dell'articolo 59. Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica. Nello svolgere le attivita' di cooperazione, si rivolge particolare attenzione alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e alla produzione di armi di distruzione di massa. 3. La cooperazione prevista al presente articolo si svolgera' in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65~art58 · fonte del testo

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