1. La Comunita' e l'Ucraina avviano una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonche' lo sviluppo sostenibile dell'Ucraina. La cooperazione rafforzera' e sviluppera' i vincoli economici a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Le politiche e le altre misure nel settore contribuiranno all'attuazione delle riforme economiche e sociali e alla ristrutturazione del sistema economico dell'Ucraina, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; si terra' conto anche delle considerazioni ambientali. 3. La cooperazione si concentrera' nei seguenti settori: cooperazione industriale, promozione e tutela degli investimenti, appalti pubblici, norme e valutazione della conformita', settore minerario e materie prime, scienza e tecnologia, istruzione e formazione, agricoltura e settore agroindustriale, energia, settore nucleare civile, ambiente, trasporti, ricerca spaziale, telecomunicazioni, servizi finanziari, riciclaggio del denaro sporco, politica monetaria, sviluppo regionale, cooperazione sociale, turismo, piccole e medie imprese, informazione e comunicazione, tutela dei consumatori, dogane, cooperazione statistica, economia e lotta contro la droga. 4. Si rivolgera' particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti e i paesi limitrofi ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione. 5. Se del caso, la Comunita' potra' fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorita' concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica delle Comunita' all'Ucraina e delle procedure stabilite per il coordinamento e l'attuazione. 6. Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per lo sviluppo della cooperazione nei settori di cui al paragrafo 3.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;65~art52 · fonte del testo

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