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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale e' data facolta' al Governo del Re di riunire in testi unici disposizioni di leggi militari generali e speciali, togliendo le parole «e l'alto comando» al n. 1 dell'art. 1, e le parole «escluse le disposizioni concernenti la misura dei medesimi» al n. 8 dello stesso art. 1.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 22 marzo 1928 - Anno VI
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - Rocco - Volpi - Giuriati - Belluzzo.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 11 aprile 1928 al 16 dicembre 2009
