e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e compie tutte le funzioni necessarie all'applicazione delle disposizioni formali del presente Accordo o vigila sul loro adempimento. 2. Il Consiglio non e' abilitato a stipulare alcun obbligo che non rientri nella portata di applicazione del presente Accordo e non puo' essere considerato come essendovi stato autorizzato dai Membri; in modo particolare, non ha facolta' di prendere denaro in prestito. Nell'esercizio della sua facolta' di stipulare il Consiglio includera' nei suoi contratti le condizioni della presente disposizione e dell'articolo 23 affinche' le altre parti ai contratti ne vengano a conoscenza; tuttavia, se queste condizioni non sono incluse, non per questo il contratto sara' inficiato da nullita' e non si riterra' che il Consiglio abbia abusato dei poteri che gli sono conferiti. 3. Il Consiglio adotta con voto speciale i regolamenti necessari all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e compatibili con queste ultime, in particolar modo il proprio regolamento interno e quello dei suoi comitati, il regolamento finanziario ed il regolamento del personale dell'Organizzazione. Il Consiglio puo' prevedere nel proprio regolamento interno una procedura che gli consenta di adottare, senza riunirsi, decisioni su questioni particolari. 4. Il Consiglio tiene i registri necessari per l'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Accordo ed ogni altro registro che ritenga appropriato. 5. Il Consiglio puo' istituire tutti i gruppi di lavoro necessari per aiutarlo ad adempiere alle sue funzioni.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art7 · fonte del testo

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