1.Il presente Accordo e' aperto all'adesione del Governo di ogni Stato alle condizioni stabilite dal Consiglio. 2. Il Consiglio istituito ai sensi dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao puo', in attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con riserva di conferma da parte del Consiglio istituito ai sensi del presente Accordo. 3. Nel stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio determina in quale annesso del presente Accordo debba figurare lo Stato che aderisce al presente Accordo, se non e' gia' riportato in uno qualunque di detti annessi. 4. L'adesione ha luogo con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art54 · fonte del testo

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