da obblighi in circostanze eccezionali 1. Il Consiglio puo', con voto speciale, esonerare un Membro da un obbligo per via di circostanze eccezionali o critiche, di un caso di forza maggiore o di obblighi internazionali previsti dalla Carta delle Nazioni Unite per i territori amministrati in regime di tutela. 2. Nel concedere un esonero ad un Membro in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio precisa esplicitamente secondo quali modalita', ed a quali condizioni e per quanto tempo il Membro e' esonerato da detto obbligo, come pure le ragioni di tale esonero. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non concede esoneri ad un Membro per quanto riguarda l'obbligo di tale Membro, previsto all'articolo 25, di versare il suo contributo, o le conseguenze derivanti dall'inadempienza nei versamenti.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art44 · fonte del testo

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