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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000 · Legge 26 febbraio 2004, n. 64
- Aggiornato al
- 13 marzo 2004
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- 13
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO…
- Art. 2e protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori…
- Art. 3nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente…
- Art. 4per danni o perdite Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente subiscano…
- Art. 5o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di…
- Art. 6di capitali, utili e redditi 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che, dopo che gli…
- Art. 7Nel caso in cui una parte Contraente o un suo ente abbia fornito una garanzia…
- Art. 8delle controversie in materia di investimenti fra investitori e Parte Contraente 1. Tutte…
- Art. 9delle controversie fra le Parti Contraenti 1. Tutte le controversie che dovessero…
- Art. 10di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo…
- Art. 11in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si…
- Art. 12o revisione Le disposizioni dei presente Accordo possono essere emendate con uno Scambio…
- Art. 13e cessazione 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni a partire dalla…
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