domanda concernente l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo del diritto di visita, puo' essere inoltrata all'Autorita' centrale di uno Stato contraente con le stesse modalita' di quelle previste per la domanda di ritorno del minore. Le Autorita' centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all'Articolo 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, nonche' l'assolvimento di ogni condizione cui l'esercizio di tale diritto possa essere soggetto. Le Autorita' centrali faranno i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all'esercizio di detti diritti. Le Autorita' centrali, sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui l'esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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