Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1937 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, riguardante la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale, con l'aggiunta del seguente comma, all'art. 1:
[9]«L'addizionale considerata alla lettera a) non si applica ai titoli dei debiti amministrati dalla Direzione generale dei Debito pubblico, soggetti all'imposta di ricchezza mobile».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 8 aprile 1937 - Anno XV
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - DI REVEL.
[14]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Testo in vigore dal 19 maggio 1937 al 16 dicembre 2009
